Opposizione archiviazione

Cassazione sez. V, 16.01-03.03. 2015 n. 9305


Nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del Pm, il Gip può, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., disporre l'archiviazione con provvedimento de plano, soltanto laddove ricorrano due condizioni di cui deve dare atto con adeguata motivazione:
1) l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva;
2) infondatezza della notizia di reato.
Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, deve ricorrersi al procedimento camerale in assenza del quale il provvedimento di archiviazione deve reputarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e quindi impugnabile mediante il ricorso per Cassazione.
Per valutare l'ammissibilità dell'opposizione, il giudice deve tenere conto della pertinenza, ossia l'inerenza alla notizia di reato, e la rilevanza degli elementi di indagini proposti, vale a dire l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.
Il Gip non può, tuttavia, effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine.

Art. 410 c.p.p. opposizione alla richiesta di archiviazione

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.






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