Corte Costituzionale ordinanza 12.12.2012 n. 286 Il Gup del Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sollevato questione di legittima costituzionale dell’art. 409 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, anche in caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pm debba previamente notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. Il Gup rileva una disparità di trattamento tra l’ipotesi di cui all’art. 409 comma V c.p.p. e quella dell’esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, poiché gli artt. 416 e 552 comma II c.p.p. prevedono, a pena di nullità, la notifica dell’avviso e l’interrogatorio qualora lo richieda l’indagato. Lamenta altresì che in tal modo all’imputato sarebbero precluse le garanzie difensive previste dal 415 bis c.p.p. in termini di conoscenza degli atti e, inoltre, che l’apporto investigativo difensivo sarebbe nu
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