Tenuità e prescrizione

Cassazione sezione III 26.05.-26.06 2015 n. 27055

La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale in ogni caso sulla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sia in relazione alle diverse conseguenze scaturenti dalle due pronunce, sia in relazione al fatto che con la declaratoria di prescrizione il reato si estingue, laddove la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica.
Nella pronuncia in commento, la Corte qualifica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto come atipica laddove la disciplina introdotta dall’art. 131 bis c.p. qualifica il fatto come reato e l’imputato viene dichiarato non punibile soffermandosi altresì sul disposto dell’art. 651 bis c.p.p. che disciplina l’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.


Art. 131-bis. - Esclusione  della  punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nei reati per i quali e' prevista  la  pena detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilità e' esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo comma, l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali,  o  ha  adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una persona.
Il comportamento e' abituale nel caso in  cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero abbia commesso più reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come circostanza attenuante.».

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