Tenuità del fatto


Cassazione sez. III 27.11.2015 n. 47039

Con la pronuncia in commento la Cassazione si esprime circa la compatibilità tra la tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. ed il reato permanente nonché il concorso formale di reati.
Invero, ritiene la Corte, che il reato permanente sia caratterizzato non tanto dalla reiterazione della condotta quanto, piuttosto, da una condotta persistente che non è quindi riconducibile nell’alveo del comportamento abituale ex art. 131 bis c.p. benché sia (la persistenza) valutabile in riferimento alla particolare tenuità dell’offesa che difficilmente ricorrerà nell’ipotesi in cui sia cessata tardi la permanenza della condotta.
Riguardo al concorso formale di reati esso non consente di considerare operante lo sbarramento della abitualità del comportamento che impedisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità.
Pertanto, la Cassazione non esclude l’applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto per le fattispecie del reato permanente ed il concorso formale di reati.

Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Reato permanente: l’offesa al bene si protrae nel tempo, sequestro di persona art. 605 c.p.;

Concorso formale:
 Il soggetto compie una sola azione od omissione:
Omogeneo: più volte la medesima disposizione di legge. Tizio investe più persone uccidendole;
Eterogeneo: più disposizioni di legge: Tizio ruba il portafoglio su di un tram. Il derubato se ne accorge ed interviene anche un agente di polizia. Tizio adopera violenza e scappa: realizza una rapina impropria (art. 628 comma II c.p.) e resistenza a P.U. (art. 337 c.p.)
Al concorso formale si applica il criterio del c.d. cumulo giuridico: pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo. 





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