Tenuità del fatto
Cassazione sez. III 27.11.2015 n. 47039
Con la pronuncia in commento la Cassazione si esprime circa la
compatibilità tra la tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. ed il reato permanente nonché il concorso formale di
reati.
Invero, ritiene la Corte, che il reato permanente sia caratterizzato non tanto dalla reiterazione
della condotta quanto, piuttosto, da una condotta persistente che non è quindi
riconducibile nell’alveo del comportamento abituale ex art. 131 bis c.p.
benché sia (la persistenza) valutabile in riferimento alla particolare tenuità
dell’offesa che difficilmente ricorrerà nell’ipotesi in cui sia cessata tardi
la permanenza della condotta.
Riguardo al concorso
formale di reati esso non consente di considerare operante lo sbarramento
della abitualità del comportamento che impedisce l’esclusione della punibilità
per particolare tenuità.
Pertanto, la Cassazione non esclude l’applicazione della causa di
non punibilità della tenuità del fatto per le fattispecie del reato permanente
ed il concorso formale di reati.
Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto
Nei reati per i quali è prevista la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le
modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai
sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di
particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha
adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la
condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la
morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui
l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in
cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e
reiterate.
Ai fini della determinazione della pena
detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad
eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
In quest’ultimo caso ai fini
dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di
bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica
anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo
come circostanza attenuante.».
Reato permanente: l’offesa al bene si protrae nel tempo, sequestro di persona art. 605
c.p.;
Concorso formale:
Il soggetto compie una sola azione od omissione:
Omogeneo: più volte la medesima disposizione di legge. Tizio investe più persone
uccidendole;
Eterogeneo: più disposizioni di legge: Tizio ruba il portafoglio su di un tram. Il
derubato se ne accorge ed interviene anche un agente di polizia. Tizio adopera
violenza e scappa: realizza una rapina impropria (art. 628 comma II c.p.) e
resistenza a P.U. (art. 337 c.p.)
Al concorso
formale si applica il criterio del c.d. cumulo
giuridico: pena prevista per il reato più grave aumentata fino al
triplo.
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