Misure cautelari: attualità delle esigenze.
Cassazione
sez. III 19.5.-14.9 2015 n. 36919
A
seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, per
ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato è necessaria l’attualità
del pericolo di recidiva.
In
altre parole, non è più sufficiente ritenere che l’indagato/imputato, avendone
l’occasione, sicuramente o quasi continuerà a delinquere ma è necessario ipotizzare
anche la certezza o l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si
verificherà.
Il
giudizio prognostico del giudice non può più seguire il seguente schema: “se si
presenta l’occasione sicuramente o molto probabilmente l’indagato/imputato
reitererà il delitto” ma dovrà seguire tale diversa impostazione: “siccome è certo o comunque altamente
probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o
comunque con elevato grado di probabilità l’indagato/imputato tornerà a
delinquere”.
Art.
274 Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed
inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si
procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere
individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato
di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o
sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di
reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere
desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;
c) quando, per specifiche
modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta
alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai
suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità
organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di
delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei
partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive
modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione
alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del titolo di reato per cui si procede. (1)
(1) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett.
0b), D.L. 1° luglio 2013, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 e,
successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c),L. 16 aprile 2015, n. 47.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, L. 16 aprile 2015, n. 47.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, L. 16 aprile 2015, n. 47.
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