Depenalizzazione

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) 
(GU n.17 del 22-1-2016)
 
 Vigente al: 6-2-2016  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per
l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici  privati  e  per  il
rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di
materiali radioelettrici»; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati
oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»; 
  Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed
                             esclusioni 
 
  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso
previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato. 
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 
  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata: 
    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; 
    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; 
    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 
  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000. 
                               Art. 2 
 
             Depenalizzazione di reati del codice penale 
 
  1. All'articolo 527 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; 
    b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo
alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.». 
  2. All'articolo 528 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con  la  multa  non  inferiore  a  euro  103»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; 
    c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi  a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103». 
  3. All'articolo 652 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»; 
    b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a
sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000». 
  4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'  punito»  sono
sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con  l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro  1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 15.000». 
  5. All'articolo 668 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»; 
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; 
    c) nel terzo comma, le parole  «la  pena  pecuniaria  e  la  pena
detentiva  sono  applicate  congiuntamente»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000». 
  6. L'articolo 726 del codice penale  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». 
                               Art. 3 
 
                   Altri casi di depenalizzazione 
 
  1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la  parola  «reato»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «reato,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
      2) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere  commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito
con l'arresto fino a tre anni o con  l'ammenda  da  euro  30  a  euro
309.»; 
      3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»; 
    c) l'articolo 12 e' abrogato. 
  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 171-quater, primo comma, le  parole  «piu'  grave
reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000»; 
    b) all'articolo 171-sexies, comma  2,  le  parole  «e  171-ter  e
171-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «171-ter  e  l'illecito
amministrativo di cui all'articolo 171-quater». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo  a
sei mesi o  con  l'ammenda  non  inferiore  a  lire  2.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
    b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi  o
dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000». 
  4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n.  1329,  secondo
comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire  150.000
a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 15.000». 
  5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre  1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,
n.  1034,  e'   sostituito   dal   seguente:   «All'installazione   o
all'esercizio di impianti in mancanza di concessione  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.». 
  6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma  1,  per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non e'  superiore  a  euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di
lavoro  non   e'   punibile,   ne'   assoggettabile   alla   sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento  delle  ritenute  entro
tre  mesi  dalla  contestazione  o   dalla   notifica   dell'avvenuto
accertamento della violazione.». 
  7. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un  anno  o
con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto,  salvo  che   il   fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000». 
                               Art. 4 
 
                 Sanzioni amministrative accessorie 
 
  1. In caso di reiterazione specifica di  una  delle  violazioni  di
seguito  indicate,   l'autorita'   amministrativa   competente,   con
l'ordinanza   ingiunzione,   applica   la   sanzione   amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  concessione,  della   licenza,
dell'autorizzazione  o  di  altro  provvedimento  amministrativo  che
consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi: 
    a) articolo 668 del codice penale; 
    b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
    c) articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi  dell'articolo  24  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una  delle  violazioni  indicate
nel comma 1. 
  3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1,  in  caso  di
reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 5 
 
                    Disposizione di coordinamento 
 
  1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi  ai  sensi
del  presente  decreto  prevedono  ipotesi  aggravate  fondate  sulla
recidiva ed  escluse  dalla  depenalizzazione,  per  recidiva  e'  da
intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. 
                               Art. 6 
 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1.   Nel   procedimento   per   l'applicazione    delle    sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in  quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 7 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Per le violazioni di  cui  all'articolo  1,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad applicare  le  sanzioni  amministrative  le
autorita' amministrative competenti ad  irrogare  le  altre  sanzioni
amministrative  gia'  previste  dalle  leggi   che   contemplano   le
violazioni stesse; nel caso  di  mancata  previsione,  e'  competente
l'autorita' individuata a  norma  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Per le  violazioni  di  cui  all'articolo  2,  e'  competente  a
ricevere il rapporto e ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative  il
prefetto. 
  3. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative: 
    a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre  1983,  n.  638,  e  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    b)  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   in   relazione
all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 
    c)    l'autorita'     comunale     competente     al     rilascio
dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti  di
distribuzione  di  carburante  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; 
    d)  il  prefetto  con  riguardo  alle  restanti  leggi   indicate
all'articolo 3. 
                               Art. 8 
 
            Applicabilita' delle sanzioni amministrative 
               alle violazioni anteriormente commesse 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le  stesse  sostituiscano  corrispondenti
pene accessorie. 
                               Art. 9 
 
        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa 
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,  comma  1,   l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
                               Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
                                                             (Art. 1) 
 
ELENCO  DELLE  LEGGI  CONTENENTI  REATI  PUNITI  CON  LA  SOLA   PENA
  PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
  LEGGE N. 67/2014 
 
    AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi
agli  eventuali,  successivi   provvedimenti   di   modifica   o   di
integrazione. 
Edilizia e urbanistica 
    1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia". 
    2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  "Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". 
    3. Legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  recante  "Norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica". 
Ambiente, territorio e paesaggio 
    1.  Decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.   202,   recante
"Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni". 
    2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme  in
materia ambientale". 
    3.  Decreto  legislativo  11  maggio  2005,   n.   133,   recante
"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia  di  incenerimento
dei rifiuti". 
    4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante  "Attuazione
delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla
classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati
pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto
le sostanze  e  i  preparati  pericolosi  per  l'ambiente,  per  come
definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q). 
    5.  Decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,   recante
"Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi". 
    6.  Decreto  legislativo  3  febbraio  1997,   n.   52,   recante
"Attuazione della  direttiva  92/32/CE  concernente  classificazione,
imballaggio   ed   etichettatura    delle    sostanze    pericolose",
limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le  sostanze
e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti  dall'art.
2, comma 1, lettera q). 
    7. Legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  recante  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio". 
    8.  Legge  26  aprile  1983,  n.   136,   recante   norme   sulla
"Biodegradabilita' dei detergenti sintetici". 
    9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico
dell'energia nucleare". 
Alimenti e bevande 
    1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni  urgenti  per  il  settore
agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art.  4,  comma
8. 
    2.  Decreto  legislativo  21  maggio  2004,   n.   169,   recante
"Attuazione della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari". 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
    1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  "Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
    2. Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto". 
    3. Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  "Condizioni  per
l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo  delle   navi
mercantili  nazionali",  con  riguardo  alla  violazione,  sanzionata
dall'art. 90,  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  34,  39,
limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente
alla  installazione  di  impianti  per  la  distribuzione   di   aria
condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria,  45,
limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai
posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76. 
Sicurezza pubblica 
    1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". 
Giochi d'azzardo e scommesse 
    1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma
delle leggi sul lotto pubblico". 
Armi ed esplosivi 
    1. Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  "Nuove  norme  sul
controllo delle esportazioni, importazioni e transito  dei  materiali
di armamento". 
    2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
degli esplosivi". 
    3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  "Disciplina  del
porto delle armi a bordo degli aeromobili". 
    4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche  al  R.D.L.
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorieta'  della  punzonatura
delle armi da fuoco portatili". 
Elezioni e finanziamento ai partiti 
    1. Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  "Abolizione  del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la
democraticita'  dei  partiti   e   disciplina   della   contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore". 
    2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero". 
    3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  "Testo
unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
Repubblica". 
    4. Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica". 
    5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale". 
    6.  Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello
Stato al finanziamento dei partiti politici". 
    7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia". 
    8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  "Norme  sui  referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo". 
    9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". 
    10. Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.
223, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione
delle liste elettorali". 
    11. Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.
570, recante "Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali". 
    12. Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n.
361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati". 
    13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme  per  le  elezioni
dei Consigli provinciali". 
Proprieta' intellettuale e industriale 
    1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". 

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