Dolo eventuale e colpa cosciente
Dolo eventuale e colpa
cosciente
Cassazione sez. I 26.3-16.9.2015
n. 37606
"In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre
quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità
di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato
il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire
comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il
caso in cui si verifichi.
Ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è
diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la
connessione causale tra violazione delle norme cautelari e l'evento illecito,
si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza,
irragionevolezza o altro biasimevole motivo."
Articolo 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge
come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto,
se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o
colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico
dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Articolo 43. Elemento psicologico del reato. Il delitto:
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che
è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza
della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto
dall’agente;
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo
articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta
per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico.
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