Le nuove prove nel giudizio di revisione
Cassazione,
Sez. VI, 4 marzo – 27 aprile 2020, n. 12996
Il
fatto storico
Tizio è condannato in I e II grado per il
reato di truffa ex art. 640 c.p.
A mezzo del suo difensore, propone istanza
di revisione ai sensi dell’art. 629 c.p.p. adducendo la sopravvenienza di una
prova nuova in base al disposto di cui all’art. 630 comma II lett. c) c.p.p.
Adita la Corte di Appello ex art. 633 c.p.p., il giudice dichiara inammissibile
(ai sensi dell’art. 634 c.p.p.) l’istanza di revisione proposta dal ricorrente
con riferimento alla sentenza irrevocabile ritenendo che la prova nuova era in realtà nota al
ricorrente già nel corso del processo nel quale egli ha riportato condanna definitiva.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, Tizio
propone ricorso per Cassazione deducendo mancanza di motivazione con
riferimento all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), norma che consente di
richiedere la revisione se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono
nuove prove in base alle quali si può dimostrare che il condannato deve essere
prosciolto.
Nel ricorso Tizio sostiene che nessun
rilievo abbia la circostanza che la prova nuova, sulla quale si fonda la sua
istanza di revisione, era in realtà a lui nota già nel corso del processo in
cui è stato condannato.
La
soluzione giuridica
La Cassazione accoglie il ricorso di Tizio.
Chiarisce infatti il Supremo Collegio come per
prove nuove, rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, devono
intendersi non solo le prove sopravvenute o scoperte successivamente alla
sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle non acquisite nel
precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente,
purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal
giudice.
Nessun rilievo assume quindi la circostanza
che l’omessa conoscenza delle nuove prove da parte del giudice sia imputabile ad
un comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, che
rileva soltanto ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario ex art. 643 c.p.p.
Pertanto, in definitiva, si può affermare
che: “nel giudizio di revisione la richiesta è ammissibile anche se fondata su
prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di
cognizione di cui si invoca la rilettura, purché le stesse non siano state
oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione”.
Commenti
Posta un commento
Cosa ne pensi dell'argomento trattato? Lascia un tuo commento.