Le nuove prove nel giudizio di revisione



Cassazione, Sez. VI, 4 marzo – 27 aprile 2020, n. 12996

Il fatto storico
Tizio è condannato in I e II grado per il reato di truffa ex art. 640 c.p.
A mezzo del suo difensore, propone istanza di revisione ai sensi dell’art. 629 c.p.p. adducendo la sopravvenienza di una prova nuova in base al disposto di cui all’art. 630 comma II lett. c) c.p.p.
Adita la Corte di Appello ex art. 633 c.p.p., il giudice dichiara inammissibile (ai sensi dell’art. 634 c.p.p.) l’istanza di revisione proposta dal ricorrente con riferimento alla sentenza irrevocabile ritenendo che la prova nuova era in realtà nota al ricorrente già nel corso del processo nel quale egli ha riportato condanna definitiva.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, Tizio propone ricorso per Cassazione deducendo mancanza di motivazione con riferimento all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), norma che consente di richiedere la revisione se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove in base alle quali si può dimostrare che il condannato deve essere prosciolto.
Nel ricorso Tizio sostiene che nessun rilievo abbia la circostanza che la prova nuova, sulla quale si fonda la sua istanza di revisione, era in realtà a lui nota già nel corso del processo in cui è stato condannato.

La soluzione giuridica
La Cassazione accoglie il ricorso di Tizio.
Chiarisce infatti il Supremo Collegio come per prove nuove, rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
Nessun rilievo assume quindi la circostanza che l’omessa conoscenza delle nuove prove da parte del giudice sia imputabile ad un comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, che rileva soltanto ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario ex art. 643 c.p.p.
Pertanto, in definitiva, si può affermare che: “nel giudizio di revisione la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione”.






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