Detenzione in carcere e rischio contagio da Covid-19

 



                            Cassazione, Sez. V, 6 ottobre – 9 dicembre 2020, n. 35013

Il fatto storico

Con il provvedimento del 21/4/2020 il G.i.p. di Caltanissetta accoglieva l’istanza ex art. 299 c.p.p., sostituendo la misura originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi, ritenendo, da un lato, che lo stato di salute del M. fosse incompatibile col regime carcerario, essendo lo stesso affetto da più patologie che, secondo quanto attestato dal sanitario del carcere, lo facevano ritenere particolarmente esposto a pericolo per la vita in ipotesi di infezione da Covid-19; dall’altro lato, che le esigenze cautelari potessero essere ben salvaguardate con gli arresti domiciliari presso l’abitazione con l’ausilio del braccialetto elettronico.

Propone appello ex art. 310 c.p.p. la Procura della Repubblica ottenendo l’annullamento dell’ordinanza del Gip da parte del Tribunale del Riesame.

Avverso il provvedimento del Riesame propone ricorso per Cassazione l’imputato.

La soluzione giuridica

Il ricorso è infondato.

Al fine di ritenere l’incompatibilità del regime carcerario con il rischio di contrarre il Covid-19, occorrerà valutare la ricorrenza delle seguenti condizioni:

- che il detenuto sia affetto da una patologia tale che in caso di contagio sia certo o altamente probabile il verificarsi di gravi complicanze o di morte;

- che sussista un rischio concreto per il detenuto di contrarre il coronavirus nel carcere in cui è ristretto (in ragione dell’esistenza di specifici casi di contagio da Covid-19 accertati tra i detenuti della relativa casa circondariale, ovvero della capillarità della diffusione del virus nell’area territoriale in cui si trova la corrispondente casa circondariale);

- che presso il suddetto carcere, non sia possibile adottare le precauzioni finalizzate a ridurre il pericolo di contagio, precauzioni che invece potrebbero essere adottate correttamente nel luogo di custodia domiciliare.

Soltanto la ricorrenza congiunta delle citate condizioni, comporta che non si è in presenza di un rischio meramente eventuale per la salute del detenuto e che quest’ultimo si trova, invece, in immediato pericolo di vita, in ragione dell’impossibilità di adottare le necessarie cautele anti-contagio in carcere.

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