Difesa legittima: lo stato di grave turbamento.
Cassazione,
Sez. IV, 10.11–03.12.2020, n. 34345
In
tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento che funge da
presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della
causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come
introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto
dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti
stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e rendendo invece necessario, da
parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie,
per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere
ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale
valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso
a titolo di colpa.
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