Telepass aziendale e peculato

 

L'utilizzo del telepass aziendale per il pagamento dei pedaggi con la propria autovettura integra il delitto di peculato ex art. 314 c.p.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 marzo – 10 maggio 2021, n. 18107

Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 2511/2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha condannato B.P.G.  , direttore antincendi presso il (omissis) , e D.A. , capo squadra dei Vigili del fuoco in servizio presso il Distaccamento aeroportuale di omissis, ex art. 81 c.p., comma 2 e art. 314 c.p. per essersi appropriati dei telepass indicati nelle imputazioni per utilizzarli indebitamente con le loro autovetture.
2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso di B. si deducono violazione di legge e vizio della motivazione: a) perché la Corte ha qualificato il fatto ex art. 314 c.p.p., comma 2, trascurando l’uso soltanto momentaneo del telepass (non essendo dimostrato che la parziale abrasione del codice identificativo del telepass, comunque leggibile e identificabile, sia stata compiuta da B. e al fine di conseguire l’impunità); b) perché la Corte ha escluso l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. in considerazione dell’intensità del dolo e della avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Nel ricorso di D. si deducono: a) la mancanza di un apprezzabile pregiudizio al buon andamento della Pubblica amministrazione e di un danno patrimoniale poiché il telepass utilizzato era stato concesso gratuitamente al Corpo dei Vigili del fuoco (peraltro la vettura alla quale era collegato l’uso del telepass era fuori uso) e avendo poi l’imputato comunque pagato i pedaggi autostradali; b) l’uso solo temporaneo del telepass (per il tragitto casa-lavoro per poi ricollocarlo presso il parco dei veicoli dei Vigili del fuoco), potendosi configurare il peculato d’uso anche nel caso di reiterazione dell’utilizzo indebito.

Considerato in diritto

1. Il reato ex art. 314 c.p., comma 2, (peculato d’uso) ricorre soltanto nei casi di un uso effettivamente momentaneo, inteso come limitato nel tempo, della cosa sottratta; nel senso che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 9205 del 19/11/2003, dep. 2004, De Santis, Rv. 229303; Sez. 6, n. 4651 del 10/03/1997, Federighi, Rv. 207594).
Invece, costituisce peculato ex art. 314 c.p., comma 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica (Sez. 6, n. 53974 del 15/11/2016, Freda, Rv. 268588), esercitando un potere uti dominus tale da sottrarlo alla disponibilità dell’ente (Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191) e nei casi in cui all’uso non segua l’immediata restituzione della cosa (Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019, Varrasi, Rv. 276836).
2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che i telepass aziendali, utilizzati privatamente dagli imputati sui propri mezzi, non sono stati prontamente restituiti dopo l’uso (non furono trovati sui veicoli dei Vigili del Fuoco ai quali erano stati originariamente abbinati) e soltanto uno (quello utilizzato dal D. ) è stato rinvenuto nel marzo del 2018 (peraltro su un mezzo diverso da quello al quale era assegnato e presso altro distaccamento dei Vigili del fuoco).
Inoltre, le condotte si sono protratte dal (omissis) e gli episodi di indebito utilizzo furono numerosi, come si desume anche dal rilevante ammontare complessivo dei pedaggi (per 880,84 Euro e per 4.120 Euro), sicché non ricorre la circostanza attenuante ex art. 323-bis c.p..
Pertanto, va escluso l’uso temporaneo da parte sia di B. (che non ha più restituito i telepass da lui utilizzati anche in periodi di ferie o in giorni festivi) sia di D. (considerato che il telepass da lui usato è stato trovato con il numero identificativo parzialmente abraso). Ne deriva che la qualificazione delle condotte ex art. 314 c.p., comma 1, è corretta.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 154-ter disp. att. c.p.p..

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