Recidiva e calcolo della prescrizione
Cassazione,
Sez. II, sentenza 19 maggio– 1 luglio 2021, n. 25131
Ritenuto
in fatto
O.G.
è chiamato a rispondere del delitto - commesso in Pescara in data anteriore e
prossima al 5 ottobre 2009 - di ricettazione di un assegno bancario costituente
provento di furto e recante la falsa firma del correntista in quanto deceduto
anteriormente alla messa in circolazione del medesimo.
Con
sentenza pubblicata il 25 novembre 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava non
doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per
prescrizione sulla seguente motivazione: "Ai fini dell’estinzione del
reato in esame si sottolinea che, calcolando il termine ordinario di otto anni
ex L. n. 251 del 2005 - ancorché prorogato ai sensi dell’art. 160 c.p. in virtù
da ultimo dell’effetto interruttivo del decreto di citazione - dalla
consumazione del reato, pur tenendo conto del periodo di sospensione derivato
dalla richiesta di rinvio per astensione del difensore, pari a mesi 11 e gg. 15
e di ulteriori mesi due in ragione del rinvio disposto D.L. 8 marzo 2020, n.
11, ex art. 1, commi 1 e 2, comma 2, lett. g), è decorso il termine massimo di
prescrizione".
Propone
ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila,
denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge
penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento agli
artt. 99 e 157 c.p. e ss..
Rileva
il ricorrente che è erronea la sentenza impugnata in considerazione della
mancata valutazione della contestazione della recidiva di cui all’art. 99 c.p.,
comma 2, nn. 1 e 2, e della conseguente disciplina di cui all’art. 161 c.p.,
comma 2, dalla quale discende che il termine della prescrizione non è pari ad
anni otto, aumentabile per effetto di atti interruttivi, ad anni dieci, bensì,
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p., è pari ad
anni dodici, aumentabile, per effetto di atti interruttivi, ad anni diciotto,
termine che non risulta ancora maturato nè nella misura minima, nè, tantomeno,
nella misura massima.
Con
requisitoria scritta in data 20 aprile 2021, il P.G. presso questa Suprema
Corte, in persona del Dott. Domenico Seccia, ha chiesto annullarsi la sentenza
impugnata con rinvio.
Considerato
in diritto
Il
ricorso è fondato e merita accoglimento.
La
contestazione mossa all’imputato riguarda il delitto di ricettazione aggravato
dalla recidiva specifica ed infraquinquennale. Le norme di riferimento sono
correttamente individuate nell’imputazione nell’art. 648 c.p., quanto al titolo
di reato, e nell’art. 99 c.p., comma 2, nn. 1) e 2), quanto alla recidiva.
Ai
fini del calcolo del termine necessario a prescrivere, rileva la recidiva,
quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sotto un duplice profilo,
"incide(ndo) sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi
dell’art. 157 c.p., comma 2, sia sull’entità della proroga di suddetto termine
in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2",
posto che "una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta
della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso,
contraddicendo il principio costituzionale di tassatività (in tal senso è
costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio
ritiene di prestare adesione, da ultimo espressa da Sez. 2, n. 57755 del
12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01, essendo rimasto isolato e comunque non
condivisibile - alla stregua dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 157
c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, - il diverso avviso di Sez. 6, n.
47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 26551801, propenso ad attribuire rilevanza
alla recidiva, alternativamente, o solo ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, o
solo ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2, in nome dell’ossequio al principio
del ne bis in idem sostanziale).
A
fronte di ciò, tenuto presente che il massimo edittale per il delitto di
ricettazione - che viene in linea di conto ai sensi dell’art. 157, comma 1,
c.p. - è individuato dall’art. 648, comma 1, c.p. in anni otto di reclusione,
l’aumento di pena per la recidiva è indicato nella metà dall’art. 99, comma 3,
c.p. Nondimeno, in riferimento a detto aumento, conviene specificare che
trattasi della misura massima, stante l’insegnamento di questa Suprema Corte
secondo cui, "in tema di prescrizione, per determinare la durata del
termine nel caso in cui sia stata contestata ed applicata la recidiva specifica
bisogna fare riferimento all’aumento massimo di pena previsto dai commi
secondo, terzo e quarto dell’art. 99, con il limite, però, fissato dall’art. 99
c.p., comma 6", (così da ultimo Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019,
Graniello, Rv. 277607-01, in una fattispecie in cui l’aumento del termine di
prescrizione per un soggetto recidivo specifico è stato individuato in anni
due, per essere stato l’imputato condannato in precedenza ad una pena di anni
due di reclusione).
Una
volta determinato, in tal modo, il termine "ordinario" di prescrizione,
per calcolare quello conseguente ad interruzione, si applica l’art. 161 c.p.,
comma 2, secondo il quale in nessun caso l’interruzione della prescrizione può
comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere nei
casi di cui all’art. 99 c.p., comma 2.
Non
possiede questa Corte elementi per stabilire il quantum di pena rilevante, agli
effetti dell’art. 157 c.p., comma 2, in conseguenza della contestata recidiva,
a mente della regula iuris ricordata da Sez. 5, n. 44099 del 2019.
Nondimeno,
financo a voler considerare il termine minimo di prescrizione ai sensi del solo
comma 1 dell’art. 157 c.p., esso sarebbe pari ad anni otto, aumentabile della
metà, e quindi ad anni dodici, ex art. 99 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma
2.
Poiché
il delitto è contestato in data anteriore e prossima al 5 ottobre 2009,
assunto, in difetto di più precise indicazioni, il 5 ottobre 2009 come punto di
riferimento, la data di prescrizione, nei termini minimi che si sono teste
precisati, ossia - ripetesi - senza tener conto dell’aumento di pena ex art.
157 c.p., comma 2, sicuramente a tutt’oggi non è ancora maturata, venendo a
maturazione non prima del 4 ottobre 2021, cui debbono in ogni caso aggiungersi
i periodi di sospensione: sia quello, indicato in sentenza, di mesi undici e
giorni quindici derivante da richiesta di rinvio per astensione del difensore,
sia quelli previsti ex lege dalla legislazione straordinaria antipandemia da
Covid-19.
A
quest’ultimo riguardo, mette conto di precisare, per completezza, che viene in
rilievo il D.L. 8 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 2 e 4, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Giusta
il comma 2, "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali"; giusta il comma 4, "nei procedimenti penali in cui opera la
sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo
stesso periodo, il corso della prescrizione (...)".
Il
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla
L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto che "il termine del 15 aprile 2020
previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 1 e 2, è prorogato
all’11 maggio 2020 (...)".
Alla
stregua di quanto precede, nelle specie, sicuramente rileva un periodo di
sospensione pari a giorni sessantaquattro, cui però può aggiungersi altresìòun
ulteriore periodo di giorni quarantanove, dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ai
sensi dell’art. 83 cit., commi 6 e 7, astrattamente computabile - come ritenuto
da Sez. 5, n. 31269 del 14/09/2020, C.G. e S.L. - ai fini della sospensione del
decorso della prescrizione, a misura che, stante il comma 9 (in rapporto al
predetto comma 6) dell’art. 83 cit., il capo dell’ufficio giudiziario abbia
adottato misure organizzative antipandemia, compreso il rinvio delle udienze
penali (e tra esse, in particolare, di alcuna di quelle del procedimento in
corso) a data successiva al 30 giugno 2020.
Alla
luce di tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio.
Il
giudice deputato alla celebrazione del giudizio di rinvio deve essere
individuato nel giudice competente per l’appello, in ossequio a quanto dispone
l’art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per il
giudizio.
Si
dà atto che, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2, giusta le indicazioni
contenute nel decreto del Primo Presidente n. 163 del 23 novembre 2020, recante
"Integrazione delle Linee guida sulla organizzazione della Corte di
cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020",
la presente sentenza viene sottoscritta dal solo presidente del Collegio per
impedimento dell’estensore.
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