Recidiva e calcolo della prescrizione

 

Cassazione, Sez. II, sentenza 19 maggio– 1 luglio 2021, n. 25131

 

Ritenuto in fatto

O.G. è chiamato a rispondere del delitto - commesso in Pescara in data anteriore e prossima al 5 ottobre 2009 - di ricettazione di un assegno bancario costituente provento di furto e recante la falsa firma del correntista in quanto deceduto anteriormente alla messa in circolazione del medesimo.

Con sentenza pubblicata il 25 novembre 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per prescrizione sulla seguente motivazione: "Ai fini dell’estinzione del reato in esame si sottolinea che, calcolando il termine ordinario di otto anni ex L. n. 251 del 2005 - ancorché prorogato ai sensi dell’art. 160 c.p. in virtù da ultimo dell’effetto interruttivo del decreto di citazione - dalla consumazione del reato, pur tenendo conto del periodo di sospensione derivato dalla richiesta di rinvio per astensione del difensore, pari a mesi 11 e gg. 15 e di ulteriori mesi due in ragione del rinvio disposto D.L. 8 marzo 2020, n. 11, ex art. 1, commi 1 e 2, comma 2, lett. g), è decorso il termine massimo di prescrizione".

Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento agli artt. 99 e 157 c.p. e ss..

Rileva il ricorrente che è erronea la sentenza impugnata in considerazione della mancata valutazione della contestazione della recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 2, nn. 1 e 2, e della conseguente disciplina di cui all’art. 161 c.p., comma 2, dalla quale discende che il termine della prescrizione non è pari ad anni otto, aumentabile per effetto di atti interruttivi, ad anni dieci, bensì, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p., è pari ad anni dodici, aumentabile, per effetto di atti interruttivi, ad anni diciotto, termine che non risulta ancora maturato nè nella misura minima, nè, tantomeno, nella misura massima.

Con requisitoria scritta in data 20 aprile 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Domenico Seccia, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio.

 

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La contestazione mossa all’imputato riguarda il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale. Le norme di riferimento sono correttamente individuate nell’imputazione nell’art. 648 c.p., quanto al titolo di reato, e nell’art. 99 c.p., comma 2, nn. 1) e 2), quanto alla recidiva.

Ai fini del calcolo del termine necessario a prescrivere, rileva la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sotto un duplice profilo, "incide(ndo) sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2", posto che "una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività (in tal senso è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di prestare adesione, da ultimo espressa da Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01, essendo rimasto isolato e comunque non condivisibile - alla stregua dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, - il diverso avviso di Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 26551801, propenso ad attribuire rilevanza alla recidiva, alternativamente, o solo ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, o solo ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2, in nome dell’ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale).

A fronte di ciò, tenuto presente che il massimo edittale per il delitto di ricettazione - che viene in linea di conto ai sensi dell’art. 157, comma 1, c.p. - è individuato dall’art. 648, comma 1, c.p. in anni otto di reclusione, l’aumento di pena per la recidiva è indicato nella metà dall’art. 99, comma 3, c.p. Nondimeno, in riferimento a detto aumento, conviene specificare che trattasi della misura massima, stante l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, "in tema di prescrizione, per determinare la durata del termine nel caso in cui sia stata contestata ed applicata la recidiva specifica bisogna fare riferimento all’aumento massimo di pena previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99, con il limite, però, fissato dall’art. 99 c.p., comma 6", (così da ultimo Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607-01, in una fattispecie in cui l’aumento del termine di prescrizione per un soggetto recidivo specifico è stato individuato in anni due, per essere stato l’imputato condannato in precedenza ad una pena di anni due di reclusione).

Una volta determinato, in tal modo, il termine "ordinario" di prescrizione, per calcolare quello conseguente ad interruzione, si applica l’art. 161 c.p., comma 2, secondo il quale in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere nei casi di cui all’art. 99 c.p., comma 2.

Non possiede questa Corte elementi per stabilire il quantum di pena rilevante, agli effetti dell’art. 157 c.p., comma 2, in conseguenza della contestata recidiva, a mente della regula iuris ricordata da Sez. 5, n. 44099 del 2019.

Nondimeno, financo a voler considerare il termine minimo di prescrizione ai sensi del solo comma 1 dell’art. 157 c.p., esso sarebbe pari ad anni otto, aumentabile della metà, e quindi ad anni dodici, ex art. 99 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2.

Poiché il delitto è contestato in data anteriore e prossima al 5 ottobre 2009, assunto, in difetto di più precise indicazioni, il 5 ottobre 2009 come punto di riferimento, la data di prescrizione, nei termini minimi che si sono teste precisati, ossia - ripetesi - senza tener conto dell’aumento di pena ex art. 157 c.p., comma 2, sicuramente a tutt’oggi non è ancora maturata, venendo a maturazione non prima del 4 ottobre 2021, cui debbono in ogni caso aggiungersi i periodi di sospensione: sia quello, indicato in sentenza, di mesi undici e giorni quindici derivante da richiesta di rinvio per astensione del difensore, sia quelli previsti ex lege dalla legislazione straordinaria antipandemia da Covid-19.

A quest’ultimo riguardo, mette conto di precisare, per completezza, che viene in rilievo il D.L. 8 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 2 e 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Giusta il comma 2, "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; giusta il comma 4, "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (...)".

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto che "il termine del 15 aprile 2020 previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 1 e 2, è prorogato all’11 maggio 2020 (...)".

Alla stregua di quanto precede, nelle specie, sicuramente rileva un periodo di sospensione pari a giorni sessantaquattro, cui però può aggiungersi altresìòun ulteriore periodo di giorni quarantanove, dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 83 cit., commi 6 e 7, astrattamente computabile - come ritenuto da Sez. 5, n. 31269 del 14/09/2020, C.G. e S.L. - ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, a misura che, stante il comma 9 (in rapporto al predetto comma 6) dell’art. 83 cit., il capo dell’ufficio giudiziario abbia adottato misure organizzative antipandemia, compreso il rinvio delle udienze penali (e tra esse, in particolare, di alcuna di quelle del procedimento in corso) a data successiva al 30 giugno 2020.

Alla luce di tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Il giudice deputato alla celebrazione del giudizio di rinvio deve essere individuato nel giudice competente per l’appello, in ossequio a quanto dispone l’art. 569 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2, giusta le indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente n. 163 del 23 novembre 2020, recante "Integrazione delle Linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020", la presente sentenza viene sottoscritta dal solo presidente del Collegio per impedimento dell’estensore.

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