Truffa online e minorata difesa

 


Cass., Sez. II, ud. 2 dicembre 2021 (dep. 4 marzo 2022), n. 7819

Presidente Cammino – Relatore Beltrani

 

Considerato in diritto

Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato.

1. Il Tribunale ha escluso la circostanza aggravante in oggetto osservando che essa, come già riconosciuto da un orientamento giurisprudenziale condiviso, può essere configurata non "in relazione a qualsiasi episodio di truffa commessa mediante inserimento su un sito internet di un annuncio di compravendita, al quale faccia seguito un breve scambio di comunicazioni tra soggetto agente e vittima all'esito del quale quest'ultima venga convinta ad eseguire un atto di disposizione patrimoniale che poi si rivelerà per lei dannoso", poiché in tal modo si finirebbe "per connotare come di maggior gravità anche vicende che in realtà non si caratterizzano per una particolare e più intensa insidiosità", bensì unicamente nei casi in cui "l'uso della rete internet abbia davvero consentito al reo di superare le difese che ciascuna persona ordinariamente può mettere in campo rispetto a potenziali tentativi di inganno altrui".

Ciò premesso, ha evidenziato che, nel caso in esame, l'imputato, secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa e confermato dalla documentazione acquisita, "si è presentato con un account vagamente riconducibile al proprio nome di battesimo e ha fornito gli estremi di una carta di pagamento a sé intestata, indicando altresì il proprio codice fiscale. Tale condotta non ha in alcun modo ostacolato le successive indagini, che infatti hanno confermato la titolarità in capo al medesimo della carta (omissis) utilizzata per la truffa e hanno poi consentito di arrivare fisicamente al suo rintraccio da parte delle forze dell'ordine".


1.1. Il P.M. ricorrente sostiene, asseritamente in adesione ad opposto orientamento giurisprudenziale, che sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.

2. Già lo stesso tenore dell'orientamento pedissequamente riportato, ma senza farne tesoro, evidenzia l'erroneità dell'assunto del ricorrente: nel caso in esame, invero, il Tribunale ha efficacemente evidenziato che l'effettuazione della vendita on line, per le sue modalità concrete, non aveva consentito all'agente di schermare la propria identità (diversamente da quanto avvenuto nel caso esaminato da Sez. 2, n. 12427 del 14/01/2021, non mass.; conf., Sez. 2, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893).

2.1. Questa Corte (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800 - 01) ha, da ultimo, chiarito che, in tema di truffa "on line", è configurabile la circostanza aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete; ed, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionaria, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe).

2.2. L'orientamento, così inteso, appare conforme a quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) in ordine alla configurabilità, in generale, della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, sia pur in riferimento a diversa situazione fattuale (la commissione del fatto-reato "in tempo di notte").

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, ritenuto che la commissione del reato "in tempo di notte" possa integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa" (art. 61 c.p., comma 1, n. 5), sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

2.2.1. Invero, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, che le Sezioni Unite hanno ribadito, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Di Guida, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302); peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672).

Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi; tale ratio è chiaramente evincibile dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul c.p. del 1930, dove si chiarisce che il concetto di "minorata difesa" "non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona) e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata".

Tale assunto è stato condiviso e ribadito dalle Sezioni Unite, tenuto conto della necessità di interpretare le preesistenti norme penali di sfavore (quale è certamente quella che prevede una circostanza aggravante) nel rispetto della sopravvenuta Costituzione repubblicana.

Come già chiarito in generale da questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione), infatti, "l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile": pertanto, sia i "singoli tipi di reato" che - si è aggiunto, per evidente identità di ratio - gli elementi circostanziali, "dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto".

E solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle "possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi"; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l'aggravamento sanzionatorio comminato dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Ghezzi, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biasi, Rv. 267496).

D'altro canto, sia pur in riferimento ad istituti diversi, la giurisprudenza costituzionale (tra le altre, Corte Cost., n. 110 del 2012; n. 265 del 2010; n. 354 del 2002; n. 370 del 1996) ha già evidenziato, in plurime occasioni, che l'esigenza dell'interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria non tollera automatismi fondati su presunzioni assolute, che vulnererebbero valori costituzionali: "di contro, la previsione di una presunzione solo relativa - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario non eccede i limiti di compatibilità costituzionale (...)" (Corte Cost., n. 48 del 2015).

Per altro verso, deve precisarsi che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", è pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona, se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito: è pur vero che l'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, adopera il plurale ("circostanze"), ma all'evidenza in riferimento alle tre distinte tipologie di circostanze cui attribuisce rilievo.

Può, quindi, affermarsi che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ovvero on line, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di luogo "virtuale"), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente.

Ne consegue, tenuto anche conto dell'espressa previsione contenuta nell'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, e come immediatamente riconosciuto dalla già citata Relazione del Guardasigilli al Re, che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine:

a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa";

b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;

c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, non è, tuttavia, sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale l'effettuazione di una transazione commerciale on line, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole (il che va, in astratto, ammesso, valorizzando la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, con conseguente determinazione di una posizione di maggior favore a vantaggio di quest'ultimo, che può "schermare" la sua identità, non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta), ma occorre "individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata" (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), ed, in particolare, che la commissione del reato on line abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata.

2.2.1. Vanno in proposito affermati i seguenti principi di diritto:

"ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso";

"la commissione del reato "on line" è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto che può conseguirne".

3. In applicazione dei principi che precedono, appare evidente, sulla base degli accertamenti di natura fattuale cui il Tribunale è addivenuto, dallo stesso ricorrente non contestati, che, nel caso in esame, la commissione del reato "on line" non ha in concreto ostacolato la pubblica o la privata difesa: correttamente, quindi, Il Tribunale ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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